Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47354 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47354 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOCCHI LUIGI N. IL 28/06/1969
avverso la sentenza n. 1873/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/11/2012, la Corte di appello di Brescia, confermava la sentenza del
Gup presso il Tribunale di Bergamo, in data 9/2/2012, che aveva condannato Mazzocchi Luigi
alla pena di anni quattro di reclusione ed C. 1.200,00 di multa per i reati di rapina aggravata,
porto illecito di armi e ricettazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione perchè manifestamente infondati.
Nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata in quanto la Corte ha
specificamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, mettendo in
evidenza la gravità del fatto e richiamando i precedenti penali del prevenuto ed il suo
comportamento successivo al reato, elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 cod. pen. che
giustificano le conclusioni assunte.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il 4.ente

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA