Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47354 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47354 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUTA MAURO N. IL 10/10/1967
avverso la sentenza n. 644/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 18/06/2013, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 07/12/2012, nei confronti di RUTA
MAURO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p. ed altro.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
DAVIGO PIERCAMILLO
MATILDE CAMMINO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, con particolare riferimento
al riconoscimento atipico effettuato
Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e perché svolge censure di merito.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una rivisitazione del fatto.
La Corte territoriale ha motivato logicamente sull’attendibilità del riconoscimento operato da un
agente della polizia locale.