Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47353 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47353 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE GIGLIO ALESSANDRO N. IL 09/10/1985
avverso la sentenza n. 2538/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 28/10/2013, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 08/02/2010, nei confronti di DE
GIGLIO ALESSANDRO in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato rigettato richiamando i precedenti penali
dell’imputato.