Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47352 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47352 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALASSO MATTEO N. IL 13/09/1970
avverso la sentenza n. 3140/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 06/03/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di RODI GARGANICO, in data 15/07/2010, nei
confronti di GALASSO MATTEO in relazione al reato di cui all’art. 629 c.p.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DAVIGO PIERCAMILLO

MATILDE CAMMINO
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Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione sull’affermazione di responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte
territoriale ha richiamato gli elementi di prova a carico;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile, in quanto le stesse sono state
riconosciute con giudizio di prevalenza

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