Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47351 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47351 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRISANO GIULIO N. IL 22/07/1960
avverso la sentenza n. 312/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13/7/2012, la Corte di appello di Trento, confermava la sentenza del
Tribunale di Rovereto, in data 12/5/2011, che aveva condannato Andrisano Giulio alla pena di
mesi cinque di reclusione per i reati di ricettazione (ritenuta l’ipotesi lieve) e falso.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione al reato di ricettazione, dolendosi del mancato accertamento del
reato presupposto.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione perché manifestamente infondati.
Le conclusioni a cui è giunta la Corte d’appello, in ordine alla provenienza delittuosa
della patente che l’imputato aveva falsificato apponendovi la sua foto, sono perfettamente
logiche e coerenti con l’insegnamento di questa Corte che ha statuito che l’affermazione
della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della
commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato,
potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
29685 del 0507/2011 Ud. (dep. 25,072011) Rv. 251028).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA