Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47351 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47351 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GISABELLA CARMELO N. IL 30/01/1966
avverso la sentenza n. 1773/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 12/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 29/01/2013, nei
confronti di GISABELLA CARMELO in relazione al reato di cui all’art. 648 bis c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile perché svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha sottolineato che comunque non era stata presentata la denunzia del furto
dell’auto che sarebbe stata sottratta alla badante e dell’aggressione alla stessa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
DAVIGO PIERCAMILLO
MATILDE CAMMINO
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