Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47350 del 19/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47350 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCO PASQUALE N. IL 22/11/1989
avverso la sentenza n. 1929/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 19/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/10/2012, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della
sentenza del Gup presso il Tribunale di Siracusa, in data 30/3/2012, riduceva la pena inflitta a
Falco Pasquale per i reati di rapina e lesioni personali, rideterminandola in anni tre e mesi
quattro di reclusione ed C. 1.600,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente dolendosi della condanna
per lesioni personali.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di violazione di norme
penali e processuali senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono tali doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta
all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/30).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore
CONSIDERATO IN DIRITTO