Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4735 del 12/12/2013


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 4735 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

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sul ricorso proposto da:
CARUSO VINCENZO N. IL 06/11/1976
avverso l’ordinanza n. 4508/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 05/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

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Data Udienza: 12/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.810/2013 R.G. *

Udienza del 12 dicembre 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Roberto Aniello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
giudice a quo per nuovo esame.

1. — Con ordinanza deliberata e depositata il 2 settembre 2012,
il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta
di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare avanzata dal condannato Vincenzo Caruso, sottoposto
agli arresti domiciliari, ai sensi dell’articolo 656, comma 10,
cod. proc. pen.
Il Collegio ha motivato: la misura alternativa non appare sufficiente a prevenire il pericolo della recidiva, in quanto, il 24
marzo 2012, il condannato, in costanza degli arresti domiciliari, «è stato deferito per oltraggio a un pubblico ufficiale».

2.— Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alberico Villani, mediante atto recante la data del 29 ottobre 2012, col quale sviluppa due motivi.
2.1— Col primo motivo il difensore denunzia inosservanza degli
articoli 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen., 47, 47-ter e 50 dell’
Ordinamento penitenziario e 179 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce: il Pubblico Ministero ha trasmesso gli atti
al Tribunale di sorveglianza prima che fosse maturato il termine dilatorio di trenta giorni, così pregiudicando il diritto del
condannato a chiedere ulteriori misure alternative e a produrre
opportuna documentazione.

2.2— Col secondo motivo il difensore denunzia promiscuamente
inosservanza degli articoli 47, 47-ter e 50 dell’ Ordinamento penitenziario, nonché illogicità della motivazione, opponendo: la
mera denunzia per oltraggio, in difetto di accertamento e valutazione da parte della autorità giudiziaria, non giustifica il ri-

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Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.810/2013 R.G. *

Udienza del 12 dicembre 2013

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 17 luglio 2013, ha rilevato ad adiuvandum: pur se non è apprezzabile alcuna violazione dell’ articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., in quanto il Pubblico Ministero, in esito alla presentazione della richiesta del condannato, è tenuto a trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza
senza ritardo; è, invece, fondato il secondo motivo, sotto il profilo che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare la
incidenza dell’episodio, relativo alla denunzia per oltraggio a
un pubblico ufficiale, in rapporto al «complessivo comportamento del condannato».
Il ricorso è, nei termini che seguono, meritevole di accoglimento.

4.

4.1

Per vero il primo motivo è infondato.

Dalla coordinata analisi delle disposizioni contenute nei commi
5 e 6 dell’articolo 656 cod. proc. pen. si evince che il termine dilatorio, esclusivamente preordinato alla presentazione della
eventuale istanza del condannato per la applicazione di una
misura alternativa, non decorre ulteriormente una volta che la
ridetta istanza sia stata proposta: la norma, infatti, impone al
Pubblico Ministero di inoltrare la richiesta ricevuta al Tribunale di sorveglianza nella cui circoscrizione ha sede la Procura
emittente.

4.2

L’ordinanza impugnata è inficiata dal vizio della motivazione.

Al di là del mero accenno alla denunzia per oltraggio a carico
del condannato, il giudice a quo non ha dato conto delle ragioni per le quali la condotta, tenuta dal condannato nella occasione — della medesima neppure sono indicati gli estremi fattuali — assuma valenza negativa, tale da sconsigliare la applicazione della misura richiesta, alla luce dell’ apprezzamento

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getto «di tutte le misure alternative»; la considerazione della restrizione patita e della osservanza delle prescrizioni relative,
rende il ricorrente meritevole dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla residua pena espianda.

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Udienza del 12 dicembre 2013

globale del profilo della pericolosità del Caruso, parimenti trascurato.
4.3 — Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e
il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso, il 12 dicembre 2013.

P.

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