Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4735 del 06/11/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4735 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da:
HADDAJI MEHREZ ALIAS… N. IL 07/06/1976
avverso la sentenza n. 1058/2012 TRIBUNALE di PERUGIA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2014
39577/2013
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 20.12.2012, applicava nei confronti di
Haddaji Mehrez la pena di una anno di reclusione ed euro 3400 di multa per il reato di
cui all’art. 73 co. 1 e 5 dPR 309/90, fatto del 4 aprile 2001.
Il ricorso è inammissibile risultando del tutto generiche e apodittiche le censure
svolte che si limitano alla mera enunciazione del preteso vizio.
Occorre tuttavia tenere conto delle recenti modifiche normative e in particolare del
d.l. 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014
n.10, il cui art. 2 ha introdotto nel testo del d.P.R 309/90 un nuovo quinto comma
che ha ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima
costituisce titolo autonomo di reato punito con la reclusione da uno a cinque anni,
oltre la multa, per entrambe le tipologie di stupefacenti. La pena poi è stata
ulteriormente ridotta per effetto della legge 16.5.2014, di conversione del decreto
legge n.36 del 2014. In relazione alla nuova configurazione del reato, il temine di
prescrizione dello stesso è dunque quello di sei anni prorogabili al massimo a sette
anni e mezzo.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in
quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso trattandosi di
questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non potendosi
considerare preclusivck,la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel senso da
ultimo espresso da SU n.24246 del 2004), atteso che l’intervento normativo è
intervenuto successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e pertanto
certamente non era possibile tenere conto di esso nella formulazione dei motivi
proposti.
Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato,
commesso il 4 aprile 2001, è estinto per prescrizione essendo da tempo decorso il
previsto termine massimo.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 6.11.2014
Ha presentato ricorso per cassazione l’ imputato per il tramite dei difensore di fiducia
lamentando il difetto di motivazione per la mancata disamina di cause di non
punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.