Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47349 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47349 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ENEIDE MARCO N. IL 14/06/1972
avverso la sentenza n. 369/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Entrambi i motivi devono ritenersi inammissibili, atteso che, pur denunciando
formalmente violazione di legge e vizio della motivazione, costituiscono, con tutta evidenza,
reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di
appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo
esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute
idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto,
come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Sotto il profilo del diritto deve escludersi che la Corte territoriale abbia fatto
malgoverno dei principi che regolano la prova indiziaria di cui all’art. 192 cod. proc. pen. In
realtà dalla motivazione della sentenza emerge che i giudici hanno riscontrato la
convergenza di una serie di elementi indiziari a carico del prevenuto che non lasciano
margini a dubbi.
È il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente
integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure,
derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le
risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell’imputato nella
commissione del reato ritenuto a suo carico.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il P

nte

DEPOSITATA’

Con sentenza in data 1W7/2012, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Pescara, in data 30011, riduceva la pena inflitta a Eneide Marco
per due episodi di rapina ad istituti di credito, rideterminandola in anni 7, mesi 6 di reclusione
ed C. 2.500,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione all’omesso controllo di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e violazione di
legge in relazione alle regole che governano la formazione della prova.

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