Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47347 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47347 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHIONI MARTA N. IL 10/04/1946
avverso la sentenza n. 1989/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita dell’assegno, sull’attendibilità di Milani
Silvano, sulla mancata qualificazione del fatto come furto, sulla mancanza di correlazione fra
imputazione e sentenza non essendo contesta la spendita dell’assegno ed alla mancata
dichiarazione di prescrizione a fronte della ritenuta ipotesi lieve.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato,
tenuto conto dell’accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di
provenienza furtiva in oggetto (all’evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di
circolazione).
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica
del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del
25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di
ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto
(Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella
forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o
ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel
verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di
cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose
medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che
potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice,
e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del
libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano
la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita;
generiche sono le doglianze sull’attendibilità di Milani Silvano e sulla richiesta qualificazione del
fatto come furto; non vi è alcuna immutazione del fatto contestato.
Secondo la nuova formulazione dellLart.157fr&me modificato dalla legge 251/2005, – per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il
reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti – ;
considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da
euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell’ipotesi attenuata di cui al secondo
comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10. E tale termine, essendo il reato commesso
non prima del 10 dicembre 2004, non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza
della Corte d’Appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015

La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 11/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 17/10/2012, nei
confronti di MARCHIONI MARTA in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA