Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47346 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47346 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATAUR RAHMAN MOHIDE N. IL 01/01/1968
avverso la sentenza n. 2499/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 11/11/2013, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 16/09/2009, nei confronti di
ATAUR RAHMAN MOHIDE in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p. ed a quello di cui all’art. 474
c.p.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento
sanzionatorio, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, unaspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge
sull’affermazione di responsabilità e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile, in quanto generico e manifestamente
infondato; la Corte territoriale ha specificamente escluso la rilevanza della ipotizzata grossolanità
della contraffazione dei marchi;