Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47345 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47345 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTANOVA VINCENZO N. IL 13/03/1957
avverso la sentenza n. 1458/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.
La Corte d’appello ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche
con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici, richiamando i numerosi precedenti
penali dell’imputato. Anche per quanto riguarda la determinazione della pena la Corte
territoriale ha risposto ai rilievi sollevati dall’imputato, evidenziando la differente gravità del
fatto commesso dal Portanova rispetto al fatto analogo attribuito ad un coimputato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il P

nte

Con sentenza in data 5/11/2012, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del
Tribunale di Padova, in data 1/3/2012, che aveva condannato Portanova Vincenzo alla pena di
mesi otto di reclusione ed €. 600,00 di multa in aumento rispetto ad una precedente
condanna per un fatto più grave, inflitta dalla Corte d’appello di Palermo.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla
determinazione del trattamento sanzionatorio.

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