Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47344 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47344 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADOLI MAHRES N. IL 11/11/1981
avverso la sentenza n. 7184/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla eccessività della pena per il reato di cui all’art. 73 D.P.R.
309/1990 in continuazione.
Il motivo è inammissibile.
L’aumento per continuazione è minimo, così come contenuta è la pena complessiva.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/0-9/2013 – 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò
che nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015

La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/04/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 21/11/2013, nei confronti di ADOLI
MAHRES confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p. e quello di cui all’art.
73 D.P.R. 309/1990.

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