Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47341 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47341 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KA OMAR N. IL 19/05/1971
avverso la sentenza n. 202/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.
62 n. 4 c.p., compatibile con l’ipotesi lieve della ricettazione.
Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
La circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è compatibile con quella di cui all’art. 648 cpv
c.p. solo allorché la tenuità del danno non sia già stata posta a base di tale ultima attenuante_ i uumLwL C64 À ntuct.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 21/03/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 26/11/2010, nei confronti
di KA OMAR in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p. ed altro.