Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47340 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47340 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEGGI MAURIZIO N. IL 07/09/1965
avverso la sentenza n. 5816/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, integra il reato di rapina, e non quello di
tentata rapina, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l’autonoma
disponibilità, pur se l’impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle
Forze dell’Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il
delitto previsto dall’art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si
verificano l’ingiusto profitto e l’altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera
temporaneità del possesso conseguito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 20/13/2012 Ud.
(de p. 05,02/2013) Rv. 254691).
Nel caso di specie nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che ha
qualificato il fatto come rapina consumata, anziché tentata con motivazione logica e
coerente con i principi di diritto affermati da questa Corte.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il

ente

Con sentenza in data 24/4/2012, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del
Tribunale di Roma, in data 24/5/2011, che aveva condannato Leggi Maurizio alla pena di anni
quattro, mesi otto di reclusione ed C. 1.250,00 di multa per i reati di rapina aggravata e
lesioni personali.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo manifesta illogicità della
motivazione in relazione all’art. 56 cod. pen. ed assumendo che nel caso di specie il fatto
doveva essere qualificato come tentativo anzichè rapina consumata, in quanto l’azione si era
svolta sotto il controllo della polizia.

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