Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47340 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47340 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALERMO UGO ANGELO ANDREA N. IL 29/06/1967
avverso la sentenza n. 98/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione sulla
ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e sulla misura della pena.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile, in quanto non dedotto con l’appello, che
riguardava solo la pena;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto la graduazione della pena,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare
la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che é nel caso di specie é.
non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata,
specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia
di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015

La CORTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 10/01/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANOVA, in data 18/01/2012, nei
confronti di PALERMO UGO ANGELO ANDREA in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p. ed altro.

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