Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4734 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4734 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRIUCCI CALOGERO N. IL 21/12/1971
avverso la sentenza n. 5947/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Briucci Calogero in ordine al reato di cui
all’articolo 189 commi l e 7 del Codice della Strada , ha proposto
ricorso in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
consapevolezza che l’incidente avesse cagionato conseguenze lesive
alle persone.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 3 ° ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Milano ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
che il Briucci avrebbe dovuto accertarsi che il ragazzo investito,
tra l’altro minore, ancorchè all’apparenza indenne, fosse
adeguatamente assistito, mentre invece si era allontanato senza
neppure fornire le sue generalità.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
difetto di motivazione in punto di responsabilità con riferimento
94/44,6
all’elemento psicologico del reato, non avendo egli la piena
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
FIrons lie est.