Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47339 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47339 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICATTI STEFANO N. IL 19/01/1980
CASILLO MARTINO N. IL 01/04/1984
avverso la sentenza n. 5350/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
PICATTI STEFANO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato, in relazione a nullità ed inutilizzabilità degli atti su cui si fonda la
condanna. In subordine deduce al mancata qualificazione del fatto in incauto acquisto e la mancata
concessione delle attenuanti generiche prevalenti.
Il motivo è inammissibile.
Nessuna specifica censura alla sentenza impugnata è svolta nei motivi di ricorso.
CASILLO MARTINO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato per il reato di furto.
Il motivo è inammissibile siccome generico e privo di correlazione con la sentenza impugnata.
L’imputato è stato condannato per rapina e non per furto e nessuna specifica critica è svolta nel
ricorso.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie e
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 04/07/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PINEROLO, in data 07/04/2005, nei
confronti di PICATTI STEFANO e CASILLO MARTINO, in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.
Picatti e al reato di cui all’art. 628 c.p. Casillo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA