Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47337 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47337 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC LUCIANA N. IL 09/12/1955
avverso la sentenza n. 370/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data W4/2012, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del
Tribunale di Udine, in data 13/10/2009, che aveva condannato Hudorovic Luciana alla pena di
anni uno, mesi tre di reclusione ed €. 1.000,00 di multa per il reato di truffa aggravata.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata personalmente, dolendosi di vizio della
motivazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. La ricorrente si duole genericamente di vizio della motivazione
senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono tali
doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta all’inammissibilità del ricorso, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presi .e te

CONSIDERATO IN DIRITTO

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