Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47335 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47335 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROPAOLO MARIA ROSARIO N. IL 17/11/1961
avverso la sentenza n. 4719/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

I

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 07/02/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIB. di NAPOLI SEZ.DIST. di PORTICI, in data 12/05/2009, nei confronti
di MASTROPAOLO MARIA ROSARIO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648
c.p. e altro.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DAVIGO PIERCAMILLO

MATILDE CAMMINO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione
sull’affermazione di responsabilità e violazione di legge sulla determinazione della pena
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile, in quanto è legittimo il richiamo alla
pronunzia di primo grado, integrata da autonome valutazioni;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha
determinato i singoli aumenti di pena in continuazione nei limiti edittali.

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