Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47334 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47334 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALDASSARRI VITTORIO N. IL 16/03/1948
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PONTEDERA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 18/09/2013

22844/2013

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità; sostiene che la
sentenza si limita a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado e trascura
gli elementi evidenziati dalla difesa quali il fatto che non era provato che la Panda,
ritrovata ferma con la retromarcia innestata ed addirittura bloccata, fosse
effettivamente in movimento durante l’incidente e in retromarcia; l’auto era ferma e
la retromarcia poteva essersi inserita a causa del forte urto; che ingiustificato era
stato il diniego di procedere a perizia da parte dei giudici di entrambi i gradi per
ricostruire l’incidente, come pure ingiustificata era la ritenuta inattendibilità dei testi
addotti dalla difesa dell’imputato; illegittima era la decisione di non procedere a
rinnovazione del dibattimento per assumere tali prove; il comportamento della
persona offesa non era stato debitamente preso in esame; in ogni caso il reato era
prescritto.
Con una successiva memoria depositata il 7 agosto 2013, il ricorrente ribadisce che si
era trattato di un tamponamento della Panda da parte della Mercedes e non di un urto
di quest’ultima da parte della Panda in retromarcia; deduce poi la nullità della
sentenza di appello che ha confermato le statuizioni civili e condannato l’imputato alla
rifusione delle spese in favore della parte civile nonostante che prima del giudizio di
appello fosse avvenuto il risarcimento del danno da parte del responsabile civile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Deve preliminarmente rilevarsi che il reato non è allo stato prescritto non essendo
ancora decorso il previsto termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo.
Deve poi ricordarsi che ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp i vizi della motivazione
(anche il travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare “dal
testo del provvedimento impugnato” , mentre non possono derivare da un controllo
della Corte di Cassazione sulla interpretazione e valutazione delle prove, che è
compito del giudice di merito. Anche a seguito delle modifiche introdotte all’ 606,
comma primo, lett. e) cod. proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso
non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali e non è consentito
sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, atteso che tale
Nella specie, nel
valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.
formulare le proprie censure il ricorrente non evidenzia, come imposto dalla legge,
manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi dalla
lettura della sentenza impugnata, ma argomenta sulla possibile diversa
interpretazione dei dati di fatto.
Né alcuna illogicità è data nella valutazione del compendio probatorio conformemente
effettuata dai giudici dei due gradi di merito, che si sono basati sulla testimonianza
della persona offesa e sui rilievi effettuati nell’immediatezza del fatto argomentando

-Z_

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la pronuncia di
primo grado che aveva ritenuto Baldassarri Vittorio responsabile del reato di cui
all’art. 590 cod.pen. e lo aveva condannato a 299 euro di ammenda. Si era trattato di
un incidente stradale avvenuto il 21.3.2006, nel quale la Panda del Baldassari,
effettuando una manovra di retromarcia irregolare e senza la dovuta cautela per
immettersi sulla via Toscana, andava ad urtare contro la Mercedes dell’Esposito che
sopraggiungeva e che nulla poteva fare per evitare l’impatto.

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 18.9.2013

la ritenuta responsabilità dell’imputato con rilievi di assoluta puntualità, precisione e
completezza, di modo che la ricostruzione del comportamento dal medesimo tenuto, e
cioè l’effettuazione di una manovra di retromarcia incauta per immettersi sulla via
Toscana, deve ritenersi certa. Inammissibili risultano anche le censure di omessa
rinnovazione del dibattimento per procedere a perizia e all’assunzione dei testi. E’
noto che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è istituto discrezionale
e del tutto eccezionale e che proprio in relazione a tali caratteristiche dell’istituto la
giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che mentre la decisione di
procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar
conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della
rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la
decisione puo’ essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa
struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la
sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla
responsabilita’, con la conseguente mancanza di necessita’ di rinnovare il
dibattimento. Nessuna censura dunque è ravvisabile nei confronti della sentenza in
esame, avendo nella stessa la Corte di appello fornito esauriente motivazione sulle
modalità dell’incidente ricostruendolo attraverso i rilievi fattuali già acquisiti e le
dichiarazioni dei testi ritenuti attendibili. E’ poi il caso di aggiungere che
opportunamente e diffusamente il Tribunale ha ritenuto inattendibili i due pretesi
testimoni dell’imputato rilevando le incertezze e imprecisioni del loro racconto e
quindi la inaffidabilità dello stesso. Anche il comportamento della persona offesa è
stato debitamente considerato essendosi accertato che egli nulla aveva potuto fare
per evitare l’urto stante la imprevedibilità della manovra del Baldassarri.
Quanto al motivo dedotto con la memoria, e cioè la mancata esclusione dal giudizio
della parte civile, trattasi di motivo nuovo inammissibile in quanto privo di
collegamento con quelli in precedenza dedotta, secondo il principio anche di recente
ribadito da questa Corte (sez. I 15.1.2013 n. 5182 rv. 254485) che i motivi nuovi di
impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della
decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata essendo necessaria la
sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

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