Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47334 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47334 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIELA CARMELO N. IL 15/01/1983
avverso la sentenza n. 971/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il 23.10.2015 sono pervenuti motivi nuovi con i quali si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla prova del DNA, al riconoscimento dei testi, al furto dell’autovettura ed
ai motivi aggiunti.
Il motivo è inammissibile siccome svolge censure di merito ed è generico.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una rivisitazione del fatto.
La Corte territoriale ha argomentato in modo non manifestamente illogico in ragione del
riconoscimento operato dai testi.
La inammissibilità del ricorso principale determina quella dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585
comma 4 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DAVIGO PIERCAMILLO

MATILDE CAMMINO

La CORTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 17/02/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 04/12/2012, nei confronti di RIELA
CARMELO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p. ed altro.

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