Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47333 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47333 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTINOVIS FAUSTO N. IL 22/03/1954
avverso la sentenza n. 2166/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, quanto meno dubbia,
specie in relazione al dolo.
Il motivo è inammissibile, tenuto conto dell’accertata, e mai convincentemente giustificata,
disponibilità dei titoli di provenienza furtiva (160) in oggetto (all’evidenza acquisita fuori dai canali
ordinari e legittimi di circolazione).
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata, quanto alla qualificazione giuridica
del fatto accertato, al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007,
Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha
consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza,
non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che
invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si
richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una
attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere
probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di
un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere
valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal
senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano
la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DAVIGO PIERCAMILLO

MATILDE CAMMINO

La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 17/06/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 23/05/2012, nei confronti di
CORTINOVIS FAUSTO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

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