Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47332 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47332 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISTILLO MICHELE N. IL 30/11/1964
avverso la sentenza n. 27249/2013 TRIB.SEZ.DIST. di RUVO DI
PUGLIA, del 18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 18/09/2013

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
In realtà, contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, il giudice, nell’applicare la
pena concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali si presentava
evidente l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata; ciò anche
alla stregua di quanto segnalato nel verbale di arresto in flagranza.
Il ricorrente, d’altra parte, non indica le ragioni per le quali ritiene che avrebbe dovuto
applicarsi la predetta norma e non considera, nel formulare le sue generiche censure, che al
giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi
motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale, nel caso di specie, ha regolarmente atteso il giudice del merito.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.

Con sentenza del 18 aprile 2013, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia,
sull’accordo delle parti, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Pistillo Michele -imputato
dei delitti di cui agli artt. 56, 624 bis co. 1 e 3, 707 cod. pen., 635, 61 n. 2 cod. pen-,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti e
sulla recidiva contestate, ritenuta la continuazione tra i reati, applicata la diminuente del rito,
la pena di sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata in punto di omessa applicazione dell’art. 129 cod.
proc. pen.

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