Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47331 del 18/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47331 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PULVIRENTI GIUSEPPE N. IL 19/07/1977
avverso la sentenza n. 558/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 18/09/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Catania
-giudice monocratico- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato
di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.7 c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,
deducendo vizio motivazionale in ordine agli elementi di fatto e di diritto su cui
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano genericamente formulati, in
violazione del combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P., oltre che
manifestamente infondati, atteso che la pena è stata applicata su richiesta
congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti
di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, esposta in modo
specifico, di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non
punibilità ex art.129 C.P.P;
– rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni
di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18-9-2013.
si fonda la decisione;