Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4733 del 12/12/2013


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 4733 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SE,1520ZA 0Q.1>< AIANZA sul ricorso proposto da: SOLLA CARMELA N. IL 27/06/1961 avverso l'ordinanza n. 6074/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 15/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO; UditLi-difeAsor.../Auw,— Data Udienza: 12/12/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.843/2013 R. G. * Udienza del 12 dicembre 2013 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico Delehaye, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 1. — Con ordinanza deliberata il 15 gennaio 2013 e depositata il 25 gennaio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta della condannata Carmela Solla di rinvio facoltativo della esecuzione della pena, motivando: la istante non è affetta da alcuna patologia di rilievo, tale da giustificare il differimento della esecuzione della pena; il sanitario della Casa circondariale di Latina, con relazione del 2 gennaio 2013, ha riferito che la detenuta è, attualmente, «in buone condizioni di salute»; mentre privo di giuridico pregio è il responso del consulente psichiatra della difesa, dott. Santonicola; la diagnosi di «disturbo borderline di personalità» costituisce patologia non idonea a suffragare la pretesa incompatibilità delle condizioni di salute colla esecuzione intramuraria della pena; laddove, peraltro, deve piuttosto stigmatizzarsi «il comportamento manipolativo, oppositivo e, a tratti violento della condannata», autrice di una serie di «atti dimostrativi e autolesionistici» che hanno compromesso gravemente «la sicurezza degli operatori penitenziari». 2. — La condannata ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante dichiarazione resa 1'8 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Lecce, colla quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 147, 148 Codice Penale, 11 dell'Ordinamento penitenziario, 27, comma 3, e - 132 della Costituzione, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2 Rileva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE * Udienza del 12 dicembre 2013 La ricorrente censura la omessa valutazione della documentazione sanitaria allegata a corredo del responso del consulente tecnico (specificamente richiamata e illustrata nel ricorso); stigmatizza che la ordinanza, ritenuta superficiale, non ha tenuto in «adeguata considerazione» il responso del dott. Santinicola; oppone di essere stata certamente affetta «in passato [..] da patologia psichiatrica» che aveva comportato la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio; conclude che, pertanto, deve disporsi «il rinvio facoltativo e/o obbligatorio della esecuzione della pena ex artt. 147 o 148 cod. proc. pen. (sic !)». 3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 15 luglio 2013, obietta: il rinvio della esecuzione della pena non può essere disposto a cagione di patologia meramente psichica, che non comporti una patologia fisica «non fronteggiabile in ambiente carcerario»; né nella specie trova applicazione l'articolo 148 cod. pen. che regola il caso della infermità psichica sopravvenuta nel corso della esecuzione. 4.-11 ricorso è manifestamente infondato. 4.1 — Non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di legge: —né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); —né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza di Roma esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. 4.2 — Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motiva- zione. 3 Ricorso n. 11.843/2013 R. G. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 12 dicembre 2013 Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a' termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.3 — Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi é in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 2013. Ricorso n. 11.843/2013 R.G. *

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