Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4733 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4733 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGNATTA OVIDIO RAFFAELLO N. IL 19/10/1960
avverso la sentenza n. 4526/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

39471/2013

La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa
città con la quale, all’esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, Magnatta Ovidio
Raffaello è stato ritenuto responsabile dell’incidente stradale avvenuto il 17.12.2005
nel quale perdeva la vita Siderof Ioan Razuan. Secondo la medesima Corte il sinistro
era stato innescato dalla condotta di guida dell’imputato che, procedendo a fianco
del furgone della persona offesa, a causa della velocità non adeguata all’ora notturna
e alla pavimentazione bagnata del ponte, perdeva il controllo della propria vettura ed
urtava il predetto furgone provocandone la fuoriuscita dalla sede stradale e l’urto
contro la protezione di sicurezza del cavalcavia che cedeva con conseguente caduta
del mezzo dal ponte.
Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Sostiene che la affermazione di responsabilità è
basata su una ricostruzione dei fatti carente e superficiale. Si è dato credito alle
dichiarazioni dei due testi oculari, nonostante che con l’atto di appello si fosse
provato che gli stessi erano inaffidabili. Vi sarebbe contraddizione tra quanto riferito
da El Sakhawy Ahmed subito dopo l’incidente, secondo cui l’auto del ricorrente
urtava il furgone della parte offesa, e le dichiarazioni successive del 10 aprile,
allorchè dichiara di aver notato che i due veicoli si urtavano. La versione dei fatti
fornita dal teste Mereghetti sarebbe priva di certezza, avendo egli detto soltanto che
“gli pareva” che la collisione fosse avvenuta per collisione dell’auto con la fiancata
sinistra del furgone. La dichiarazione resa dal teste Haba Stefan su quanto gli aveva
riferito l’imputato non poteva essere ritenuta una confessione. E’ stata poi del tutto
pretermessa la relazione del consulente della difesa che aveva dato una attendibile e
documentata ricostruzione dei fatti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
Ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp i vizi della motivazione (anche il travisamento dei
fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare “dal testo del provvedimento
impugnato” , mentre non possono derivare da un controllo della Corte di Cassazione
sulla interpretazione e valutazione delle prove, che è compito del giudice di merito.
Anche a seguito delle modifiche introdotte al!’ art. 606, comma primo, lett. e) cod.
proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la
verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione
impugnata alle acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione
una rilettura degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via
esclusiva al giudice del merito. Il sindacato della Cassazione è limitato alla sola
legittimità, sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal
ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Nella specie, nel formulare le proprie censure il ricorrente non evidenzia, come
imposto dalla legge,
manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese
immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata, ma argomenta sulla
possibile diversa interpretazione dei dati di fatto al fine di prospettare una
ricostruzione dell’incidente diversa da quella motivatamente accertata dai giudici di
merito sulla base delle prove acquisite;
in particolare la Corte di appello ha
osservato che non vi era ragione di procedere all’esame della ricostruzione dei fatti
fornita dal consulente della difesa in quanto le dichiarazioni testimoniali, sia quelle
dei testi terzi, sia quella del’amico dell’imputato, tutte pienamente utilizzabili
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Motivi della decisione

essendosi proceduto con rito abbreviato e tutte concordi nello stesso senso,
indicavano che ad urtare il furgone era stato l’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2014

p.q.m.

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