Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47329 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47329 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICCIARDINO MASSIMO N. IL 16/10/1987
avverso la sentenza n. 619/2012 TRIBUNALE di RAGUSA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 18/09/2013

21963/2013

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma di applicazione della pena su richiesta
delle parti per un reato di furto, ha proposto ricorso per cassazione Licciardino
Massimo che lamenta la erronea qualificazione giuridica quanto alla sussistenza
delle aggravanti ex art. 61 n.5 e 625 n.7 c.p. .

Come già è stato affermato (sez. IV 13.7.2006 n. 34494 rv. 234824) “In caso di
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”. Non è
concepibile un “patteggiamento con riserva” che consenta di acquisire i rilevanti
vantaggi previsti dall’art. 444 cod. proc. pen. e poi di contrastare l’accusa ovvero la
difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi,
ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge” (Sez. 4, N. 1028/94, imp.
Russo, RV. 199548). Nella specie la sentenza rispetta tali prescrizioni., e i motivi
proposti sono inammissibili perché la qualificazione del comportamento dell’imputato
anche con riferimento alle circostanze presuppone la ricostruzione precisa di come si
sono svolti i fatti, ricostruzione alla quale l’imputato ha rinunciato proprio con la
richiesta del rito speciale.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in
considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della
Corte costituzionale n.186 del 2000, in euro 1.500,00.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1500,00.
Così deciso in Roma il 18.9.2013

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA