Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47329 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47329 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALAIA GIUSEPPE N. IL 14/02/1991
avverso la sentenza n. 16437/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/11/2013, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 07/03/2013, nei confronti di
ALAIA GIUSEPPE in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DAVIGO PIERCAMILLO

MATILDE CAMMINO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione per
essersi la Corte d’appello limitata a richiamare la sentenza di primo grado e violazione di legge per
la mancata applicazione della continuazione con analogo reato.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato,
essendo legittimo il richiamo alla prima pronunzia.
La do0wiza relativa al mancato riconoscimento della continuazione è generica neppure indicando9i
la sentenza ed il reato ai quali ci si riferisce.

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