Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47328 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47328 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCINI FRANCESCO N. IL 26/02/1984
avverso la sentenza n. 20424/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 31/01/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 18/04/2013, nei confronti
di MANCINI FRANCESCO in relazione al reato di cui all’art. 629 c.p. e altro.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
DAVIGO PIERCAMILLO
MATILDE CAMMINO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato o quanto meno alla
qualificazione del fatto estorsivo ai sensi dell’art. 393 c.p.
Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una rivalutazione del fatto.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico anche in relazione alla
esclusione dell’intenzione di azionare un preteso diritto.