Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47325 del 18/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47325 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO LEANDRO N. IL 09/06/1975
avverso la sentenza n. 873/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
4._
Data Udienza: 18/09/2013
20507/2012
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla commisurazione della pena, le generiche censure del ricorrente in
ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano
manifestamente infondate.
Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del giudice di merito
e non può dimenticarsi che l’adempimento dell’obbligo della motivazione con
riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il principio dell’integrazione
delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Deve inoltre aggiungersi
che l’uso di espressioni sintetiche quali “alla luce dei criteri ex articolo 133 c.p.” o
“pena congrua” è giustificato quando viene irrogata una pena molto vicina al minimo
edittale, giacché non è in tale caso, necessaria una analitica enunciazione dei criteri
(Cass. III, 19 ottobre 1995, Merra, RV 203011).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 18.9.2013
Romano Leandro ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, di conferma della condanna per il reato di cui all’art. 186 cds, denunciando
la mancanza di motivazione in ordine alla entità della pena irrogata.