Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47325 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47325 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLOZZI GENNARO N. IL 06/08/1976
ALLOZZI VINCENZO N. IL 09/02/1971
avverso la sentenza n. 268/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati
senza considerare la dichiarazione di Allozzi Vincenzo di essere l’autore della contraffazione, alla
esclusione dell’ipotesi lieve, alla grossonalità dei falsi.
Il ricorso è inammissibile siccome generico e svolge censure di merito.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
La Corte territoriale ha argomentato in modo non manifestamente illogico e quindi non censurabile
in questa sede.
Per Allozzi Gennaro non è svolta alcuna argomentazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/11/2012, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 13/11/2007, nei confronti
di ALLOZZI GENNARO e ALLOZZI VINCENZO, in relazione ai reati, contestati in concorso, di cui
all’art. 648 c.p. e di cui all’art. 171 ter lett. b) legge n. 633/1941.

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