Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47324 del 18/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47324 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARHOUNI SOFIEN N. IL 28/08/1982
avverso la sentenza n. 6540/2012 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 18/09/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Padova -giudice per le indagini preliminari- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,
l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la
pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un
adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e il richiamo,
sufficiente in relazione al rito speciale, secondo la giurisprudenza univoca di questa
Corte (per tutte si veda Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34494 del 13/07/2006), alla non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C .P.P.;
– rilevato che declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero,
al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 18-9-2013.
osservando che il Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per