Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47324 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47324 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALIERE VINCENZO N. IL 10/05/1962
avverso la sentenza n. 2720/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, al diniego delle attenuanti
generiche ed alla misura della pena.
Il motivo è inammissibile perché generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
4tet funti
La Corte territoriale a ritenuto l’ipotesi lieve e ridotto la pena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
DAVIGO PIERCAMILLO
MATILDE CAMMINO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/11/2013, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 31/10/2007, nei confronti di CAVALIERE
VINCENZO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.