Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47323 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47323 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TALBI KAMEL N. IL 13/05/1988
avverso la sentenza n. 2852/2012 TRIBUNALE di PISA, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 18/09/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Pisa -giudice monocratico- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 dpr
309/90 concernente sostanze stupefacenti del tipo cocaina e eroina;

osservando che il Giudice non aveva valutato congruamente la pena comminata in
base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., omettendo di concedere le attenuanti
generiche;
– rilevato che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure
attinenti alla misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena
illegalmente determinata ( Cass. 21/12/2009 El Hanana);
-ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato;
-che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18-9-2013.

-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,

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