Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47322 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47322 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PALMO MASSIMO N. IL 10/05/1983
avverso la sentenza n. 6092/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 18/09/2013

OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Brindisi -giudice per le indagini preliminari- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,

fondamento della disposta confisca del denaro sequestrato;
-Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in ragione della congrua
motivazione contenuta in sentenza riguardo alla provenienza dell’ingente somma
sequestrata, ritenuta ingiustificata a fronte dei proventi leciti di cui dispone l’istante;
– che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente

al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di

esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 18-9-2013.

osservando che il Giudice non aveva motivato in ordine alle ragioni poste a

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