Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47322 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47322 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO ENZO N. IL 02/05/1977
avverso la sentenza n. 6437/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla diniego delle attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e perché svolge censure di
merito.
La motivazione è implicita nel richiamo ai precedenti penali ed alla gravità del fatto.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 29/11/2013, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 23/11/2009, nei confronti
di AMATO ENZO in relazione ai reati di cui agli artt.15 lett.C) legge n.963/65 e635 c.p.