Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47321 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47321 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHUSO AZUBUIKE N. IL 20/11/1988
avverso la sentenza n. 302100/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 18/09/2013

17274/2013

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato Chuso
Azubuike deducendo la errata qualificazione giuridica dei fatti specie per i
reati contestati in continuazione con il reato ex art. 73 dPR 309/90; non
sussisteva il reato di resistenza e l’ipotesi di lesioni avrebbe dovuto
essere ricondotta al fatto colposo.
motivi non

Il c.d. patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e sgg cpp, è un istituto
processuale in base al quale il pubblico ministero e l’imputato si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla
concorrenza e valutazione delle circostanze e sulla congruità della pena
patteggiata.
Sulla base di tale accordo, il sindacato del giudice non ha la stessa
ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio ma è limitato alla
valutazione sull’esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause
di non punibilità previste dall’art. 129 cpp e ad un giudizio di congruità sul
trattamento sanzionatorio.
In particolare il giudice non deve procedere all’accertamento dei fatti nella
loro effettiva consistenza, essendo da ciò esentato proprio dall’intervenuto
accordo delle parti.
Ne consegue che non sono proponibili con il ricorso per Cassazione
censure che attengono alla concreta ricostruzione dei fatti stessi, specie
ove, come nella specie, esse risultino del tutto generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo
fissare, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2000,
in euro 1.500,00.
p.q.m.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento di 1.500,00 euro in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il
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Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto
consentiti.

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