Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47321 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47321 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZERZI LORIS N. IL 17/09/1971
avverso la sentenza n. 3679/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 19/06/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO, Sezione distaccata di Conegliano,
in data 04/07/2012, nei confronti di ZERZI LORIS in relazione al reato di cui all’art. 640 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.
62 n. 4 c.p.
Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha stimato il danno in euro 2.000,00, e quindi non tenue.