Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47320 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47320 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SGARAMELLA GIUSEPPE N. IL 22/03/1973
avverso la sentenza n. 88/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRM-0
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge per l’acquisizione della denuncia, per la condanna senza l’audizione del teste a
carico e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto il teste Bassi era
ricoverato siccome affetto da deficit cognitivo e le sue dichiarazioni erano divenute irripetibili.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto le attenuanti generiche sono
state negate in ragione dei precedenti penali.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
•
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
DAVIGO PIERCAMILLO
MATILDE CAMMINO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 12/11/2013, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB. di Bari SEZ.DIST. di BITONTO, in data 30/06/2011, nei
confronti di SGARAMELLA GIUSEPPE in relazione ai reati di cui agli art. 56, 628; 624, 625 e 612
c. p.