Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4732 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4732 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LI CALZI MAURIZIO N. IL 10/05/1972
avverso l’ordinanza n. 70/2012 TRIBUNALE di VOGHERA, del
06/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
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lette/seatite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 12/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa in data 6-7.12.2012, il Tribunale di Voghera in composizione
monocratica, pronunciandosi sull’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di Li Calzi
Maurizio, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati
oggetto dei seguenti provvedimenti giurisdizionali:

sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16.7.2003 (irrevocabile il

5.4.2003, aveva condannato il Li Calzi alla pena di sei mesi di reclusione e 150,00 euro di
multa per il reato di cui all’art. 570 c.p. (pena condizionalmente sospesa);
– sentenza del Tribunale di Voghera in data 17.10.2011 (irrevocabile il 24.3.2012), che
aveva condannato l’imputato, per il medesimo reato, alla pena di dieci mesi di reclusione e
800,00 euro di multa.
Il Giudice dell’Esecuzione, individuato il reato più grave in quello oggetto della
pronuncia divenuta irrevocabile per ultima, rideterminava la pena complessiva in dodici mesi di
reclusione e 900,00 euro di multa, rigettando, contestualmente, “ogni ulteriore doglianza”
(l’interessato, oltre alla disciplina della continuazione, aveva chiesto la sospensione
dell’esecuzione della pena).
In data 10.12.2012, i difensori del Li Calzi inviavano a mezzo fax istanza finalizzata ad
ottenere un’integrazione del provvedimento emesso il 6-7.12.2012, con il riconoscimento della
sospensione condizionale della pena rideterminata per effetto della continuazione.
Con ordinanza resa in data 11.12.2012, il Giudice adito, evidenziato che la mancata
applicazione del beneficio in sede di determinazione della pena equivaleva ad un giudizio
prognostico negativo circa la possibile astensione del condannato da condotte recidivanti,
dichiarava inammissibile l’istanza, in quanto mera riproposizione di una richiesta sulla quale si
era già pronunciato.
2. Contro entrambi i menzionati provvedimenti ha proposto per cassazione il difensore
di Li Calzi Maurizio, denunciando, quale unico motivo, la “violazione dell’art. 606 lettere b) ed
e) c.p.p. in relazione agli artt. 163 ss. c.p. ed art. 671 ss. c.p.p. sotto il profilo della mancata
concessione della sospensione condizionale della nuova pena rideterminata – mancata e/o
illogica motivazione”.
Premesso che, ad avviso del difensore del ricorrente, il beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte di Appello di Milano in data
16.7.2003 doveva estendersi anche alla condanna del Tribunale di Voghera in data 17.10.2011
in sede di rideterminazione per effetto della continuazione, il Giudice dell’Esecuzione nessuna
motivazione aveva fornito, nella prima ordinanza impugnata, sul tema della sospensione e
sull’eventuale revoca del beneficio.

1

28.10.2003), che, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Voghera in data

Nella successiva ordinanza, il medesimo Giudice si era addirittura spinto oltre,
affermando che la revoca della sospensione condizionale della pena doveva considerarsi
implicita, con ulteriore violazione dell’obbligo di motivare sul punto.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con
rinvio dei due provvedimenti, limitatamente alla omessa statuizione relativa alla sospensione
condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di applicazione nella
fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice
dell’esecuzione, l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e
applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena
già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del
giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente
determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24571 del 28/5/2009, Villari, Rv. 243819; Sez. 1, Sentenza n.
5579 del 15/1/2008, P.G. in proc. Zerilli Rv. 238882; massime precedenti conformi: n. 1916
del 1996 Rv. 201129, n. 4220 del 1997 Rv. 208431).
2. Nella specie, il provvedimento impugnato non si pone in sintonia con gli affermati
principi, dal momento che il Giudice dell’Esecuzione, nell’ordinanza in data 6.12.2012, ha
omesso di motivare e statuire sull’estensione del beneficio della sospensione condizionale della
pena – concesso con la prima sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16.7.2003 – alla
pena rideterminata in sede di continuazione, e in quella dell’11.12.2012, impropriamente
dichiarato l’inammissibilità ex art. 666, co. 2, c.p.p., della relativa istanza difensiva,
affermando che nella precedente ordinanza vi fosse stata un’implicita revoca del beneficio già
concesso, erroneamente deducendolo dalla mancata esplicitazione del beneficio stesso
equivalente ad un implicito giudizio prognostico negativo ex artt. 163 e ss. e 133 c.p.
Le ordinanze impugnate vanno, dunque, annullate limitatamente al punto concernente
la sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Voghera in
diversa composizione (v. C. Cost. sent. n. 183/2013).

P.Q.M.

annulla le ordinanze impugnate limitatamente al punto concernente la sospensione
condizionale della pena e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Voghera in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013

2

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

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