Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47319 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47319 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEPE ALFONSO N. IL 15/06/1966
avverso la sentenza n. 2784/2012 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 18/09/2013

OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Nocera Inferiore -giudice monocratico- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui
agli artt. 81 c.p. e 73 comma 1 D.P.R. 309/90;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,

generiche e l’applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale, vizio
motivazionale in ordine agli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione,
nonché violazione di legge con riferimento alla mancata specificazione circa la
sussistenza del dolo;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano genericamente formulati, in violazione del
combinato disposto ex arti. 581-591 C.P.P., oltre che manifestamente infondati,
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e
la disamina, esposta in modo specifico, di non ricorrenza delle condizioni di
applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– rilevato, inoltre, che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere
censure attinenti alla misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di
pena illegalmente determinata (Cass. 21/12/2009 El Hanana);
– rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero,
al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 18-9-2013.

DE-740S1TATA

IN CANCELLERIA

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