Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47319 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47319 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VECCHIO FRANCESCO N. IL 09/11/1963
avverso la sentenza n. 1361/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BRESCIA con sentenza in data 01/07/2014 -parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CREMONA, in data 10/06/2013, nei confronti di VECCHIO
FRANCESCO- confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt.56, 629 c.p.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DAVIGO PIERCAMILLO

MATIZAMMINO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il difensore ha presentato memoria in cui ribadiva che i motivi di ricorso erano di legittimità e non
di merito.
Il motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha argomentato sia sulla minaccia che
sull’attendibilità del dichiarante.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una rivisitazione del merito.

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