Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47318 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47318 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DECANDIA PASQUALE N. IL 26/12/1959
avverso la sentenza n. 3041/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 18/09/2013

OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del giudice di
primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato
di cui all’art. 186 co. 2 lett. b) cod.strada;
-rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla prova delle
che affliggeva il ricorrente, idonea a falsare l’esito dell’alcoltest, e della
insufficienza al riguardo degli accertati sintomi riconducibili all’ebbrezza
alcolica), alla determinazione in misura eccessiva del trattamento
sanzionatorio, alla mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità;
– rilevata la manifesta infondatezza dell’impugnazione in ragione, quanto al
primo motivo, del chiaro e logico enunciato contenuto in motivazione riguardo
alla inidoneità della patologia, conosciuta dal ricorrente, a esonerare il
medesimo dall’addebito di colpa, quanto al secondo, della congrua motivazione
riguardo al trattamento sanzionatorio e, quanto alla richiesta di sostituzione
della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, al rilievo della già avvenuta
sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria (non
essendo consentita la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di una pena
già convertita, peraltro su richiesta stessa della parte – Cass. Sez. 4 n. 37967
del 17/5/2012-);
– Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile;
– che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 18-9-2013.

condizioni atte a integrare la fattispecie contestata (in ragione della patologia

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