Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47318 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47318 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCARDI BIAGIO N. IL 29/01/1983
avverso la sentenza n. 2828/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e mancanza di motivazione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa
dell’autovettura;
violazione di legge per aver computato come sospensione della prescrizione il termine a difesa.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilita’, e’ inammissibile, in quanto correttamente i giudici di merito
hanno desunto la consapevolezza dalla mancata allegazione di un lecito acquisto;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al calcolo della prescrizione, e’ inammissibile, in quanto la sentenza di appello è
intervenuta prima che maturasse la prescrizione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
DAVI 0
• AMILLO
Il Presidente
MATILDE CAMMINO
La CORTE APPELLO di BARI con sentenza in data 21/11/2013 -parzialmente riformando la sentenza
propunciata dal TRIB. di TRANI SEZ.DIST. di RUVO DI PUGLIA, in data 27/04/2009, nei confronti di
RICARDI BIAGIO- confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.