Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47317 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47317 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINELLI ROSARIO N. IL 14/10/1982
avverso la sentenza n. 5702/2011CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 18/09/2013

12447/2013
Martinelli Rosario ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che, riformando in
melius quella di primo grado solo quanto al trattamento sanzionatorio, ne ha
confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 73 dPR 309/90.

Si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui
correttamente esercitato valorizzando, pur nella rilevata riduzione della pena inflitta
in primo grado, la complessiva rilevanza del comportamento contestato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 18.9.2013

Le censure riguardano solo il trattamento sanzionatorio e precisamente la
mancata riduzione in misura massima per le attenuanti generiche e la determinazione
della pena base.

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