Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47317 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47317 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RITROVATO CARLO N. IL 22/03/1987
avverso la sentenza n. 75/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, nonché omessa assunzione
di prova decisiva stante la revoca dell’esame di Ritrovato Michael.
Con memoria pervenuta il 23.10.2015 il difensore rilevava la tempestività del ricorso e svolgeva
ulteriori argomenti a sostegno del ricorso.
Il motivo è inammissibile perché svolge censure di merito.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una rivalutazione degli elementi di fatto.
La motivazione della Corte territoriale è priva di illogicità sia in punto di responsabilità che di
superfluità dell’esame di Ritrovato Michael.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

10/11/2015

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/05/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 17/06/2013, nei confronti di RITROVATO
CARLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen. e di quello previsto
dall’art.624-bis c.p., così qualificato il fatto originariamente ascritto come ricettazione.

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