Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47316 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47316 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTRICETTI BENIAMINO N. IL 09/04/1984
avverso la sentenza n. 19445/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 18/09/2013

OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Napoli -giudice per le indagini preliminari- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,

fondamento della disposta confisca, nonché vizio motivazionale riguardo alla ritenuta
responsabilità penale;
-considerata l’irrilevanza nella specie dell’adesione all’astensione dalle udienze,
stante la natura non partecipata del procedimento camerale;
-Ritenuto che il secondo motivo fatto valere, da esaminare in via preventiva
nell’ordine logico, risulta manifestamente infondato, atteso che la pena è stata
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame
dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, esposta in
modo specifico, di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non
punibilità ex art.129 C.P.P;
-Rilevato, quanto al punto relativo alla motivazione in ordine alla confisca del
denaro, che la manifesta infondatezza si apprezza ove si considerino le risultanze del
verbale di sequestro, espressamente richiamato in motivazione, da cui si evincono
modalità di detenzione del denaro ( € 3.165,00 in contanti e in banconote di vario
taglio, prevalentemente di € 50,00 e 20,00, rinvenuto nella casacca indossata
dall’imputato) significative in modo in equivoco della pertinenza del medesimo,
quale provento, al reato di spaccio;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero,
al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

osservando che il Giudice non aveva motivato in ordine alle ragioni poste a

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 18-9-2013.

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