Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47316 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47316 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESCIGNO ANTONIO N. IL 24/07/1966
avverso la sentenza n. 2997/2013 GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità- violazione di legge
sull’elemento soggettivo del reato e violazione di legge sulla mancata applicazione dell’art. 129 cod.
proc. pen.
i motivi di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla ritenuta responsabilità, è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p. (Sez. Un. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di
cui allèart. 129 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
DAVIGO PIERCAMILLO
MATILDE CAMMINO
Il GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, con sentenza in data 27/03/2014, applicava nei confronti
di RESCIGNO ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui
all’art. 648 c.p. e all’illegale detenzione di armi e cartucce.